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Gratuito patrocinio

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Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto impropriamente "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano.

Lo studio Legale dell'Avvocato Alessandro Tatò, è iscritto all'elenco degli avvocati italiani abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ed ha quindi dato disponibilità a ricevere incarichi da persone non abbienti.

Gratuito patrocinio

Disciplina normativa

Prima esistevano nell'ordinamento due discipline generali: quella sul gratuito patrocinio nel processo civile, contrenuto nel 30 dicembre 1923 n. 3282. e quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale previsto dalla legge 30 luglio 1990 n .217

Accanto alla disciplina generale coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi. La legge 29 marzo 2001, n. 134, aggiornando la 217/1990, oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale.

La disciplina attuale è stata raccolta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico in materia di spese di giustizia ") dagli artt. dal 74 al 141.

Analisi dell'istituto

Ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana Costituzione e garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.

Le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).

Un aspetto particolare è quello dell'art. 116 del T.U. L'art. 32 disp. att. C.p.p., sostituito dall'art. 17 delle legge n. 60/2001, prevede che, se l'avvocato nominato d'ufficio dimostra di non essere riuscito ad ottenere dal difeso il compenso, il compenso è liquidato dallo Stato, con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. Questo è un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa d'ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga, nonostante sia stato intimato a farlo, oppure se l'assistito stesso risulta irreperibile o latitante. Lo Stato ha diritto a recuperare la somma anticipata sul difeso, a meno che le condizioni di reddito di quest'ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Altra ipotesi è quella del fallimento (art. 144 T.U.).

Per quanto riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere:

  • processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate dall'erario le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
  • procedimento civile (art. 131, 5° co.): sono anticipate o prenotate a debito con le modalità dell'art. 33 T.U. per le notifiche a richiesta di parte le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione;
  • procedura per adozione (art. 143, 1° co., lett.d)): sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione per le notifiche a richiesta d'ufficio e per le notifiche e gli atti di esecuzione a richiesta di parte;
  • procedimento d'interdizione ed inabilitazione a richiesta del P.M. (art. 145): rinvio all'art. 131;
  • procedimento in cui è parte la Pubblica Amministrazione (art. 158, 2° co.): sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

Per le controversie transfrontaliere è previsto il gratuito patrocinio anche per l'attività di consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale prodromica all'azione processuale.

Requisiti

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.776,33 lordi.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Quando vi è interesse di uno dei familiari nel contenzioso che sta nascendo, non si deve computare il suo reddito in sommatoria: il reddito per la determinazione del rispetto della soglia di ammissibilità verrà calcolato facendo riferimento solo al richiedente ed agli altri eventuali familiari conviventi non in conflitto.

Nomina dell'avvocato

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.