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Martedì, 28 Gennaio 2014 10:19

E' un reato fare visita al proprio figlio

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Fare visita al figlio senza alcun preavviso al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti è reato.


Il 19 aprile del 2010 il Tribunale di Genova ha stabilito che costituisce reato il comportamento del padre separato che fa visita al proprio figlio senza fornire alcun preavviso.

Secondo i giudici, infatti, il genitore che si reca presso l'abitazione della propria ex moglie per far visita al figlio al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti in sede di affidamento, commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con riferimento all'art. 388 del codice penale.

Nello specifico, in uno stralcio della sentenza si legge:
"L'uomo non sarebbe potuto entrare nella casa, senza preavviso, e vedere il piccolo, e così facendo egli ha violato il provvedimento giudiziale. Sulla scorta di ciò si ritiene provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato".

Secondo la Cassazione, l'accertamento della violazione dei doveri reciproci dei coniugi non è sufficiente per l'addebito della separazione
In presenza di separazione personale dei coniugi, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pronuncia di addebito "non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.".

Le norma, relativa ai diritti e ai doveri reciproci dei coniugi stabilisce, infatti, il dovere alla fedeltà reciproca, di abitazione sotto lo stesso tetto, di mutua assistenza morale e materiale e della relativa contribuzione per la soddisfazioni dei bisogni del nucleo familiare.

Secondo la sentenza n. 16614/2010 della Corte, per motivare l'addebito è necessario accertare se tale violazione, "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale". Il cuore del problema, quindi, consiste nell'identificazione delle cause reali che stanno alla base della crisi matrimoniale, la quale potrebbe essersi manifestata anche precedentemente alla violazione di uno o più doveri coniugali.

"L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza - scrive la Corte - è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".

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