Il locatore non può richiedere al conduttore un importo del canone di locazione superiore a quello previsto dal contratto scritto e registrato.
Cosa succede se viene siglato a parte un accordo per il pagamento di un canone di locazione superiore rispetto a quanto indicato nel regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate?
La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, con l'ordinanza n. 37, del 03/01/2014, ha statuito che l'accordo scritto, intercorso tra locatore e conduttore, diretto ad attribuire al primo un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto registrato, è connotato dalla vietata finalità di elusione fiscale con una consequenziale invalidità non sanabile neppure con una registrazione tardiva, salvo nuovo accordo novativo del contratto già scritto e registrato che dovrà, a sua volta, essere assoggettato ad imposizione fiscale.
Detta ordinanza afferma un principio radicalmente difforme rispetto a quello affermato dalla III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 160989, del 27/10/2003, laddove si consentiva al locatore di richiedere al conduttore un importo del canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, purché la controdichiarazione fosse stata stipulata dalle parti contestualmente alla redazione del contratto simulato e registrato (principio ovviamente applicabile solo ai contratti di locazione stipulati prima del 01/01/2005).